Rilascio certificati anagrafici

 

Descrizione del servizio
I certificati anagrafici sono attestazioni rilasciate dal Comune, che riguardano esclusivamente le risultanze dei registri della popolazione residente nel Comune e dei registri dell'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (AIRE). Il certificato anagrafico non contiene, per ragioni legate alla privacy, l'indicazione dei gradi di parentela, salvo alcuni casi particolari.

Validità: Tutti i certificati attestanti stati, qualità personali e fatti non soggetti a modificazioni (es. certificato di morte) hanno validità illimitata. Le restanti certificazioni hanno validità di 6 mesi dalla data di rilascio se disposizioni di legge o regolamentari non prevedono una validità superiore.

 

DECERTIFICAZIONE

Dal 1 gennaio 2012 i certificati hanno validità solo nei rapporti tra i privati mentre le pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblici servizi non potranno più chiedere ai cittadini certificati o informazioni già in possesso di altre pubbliche amministrazioni.

Da questa data l’Anagrafe continuerà a rilasciare certificati da utilizzare soltanto ed esclusivamente nei rapporti tra privati applicando l’imposta di bollo prevista per legge, ma non potrà più rilasciare certificati da presentare ad altre Pubbliche Amministrazioni e/o Gestori di Pubblici Servizi, (ad esempio per: pensioni, assegni familiari, scolastici, fiscali, etc.)

Infatti, nei rapporti con gli organi della Pubblica Amministrazione ed i gestori di pubblici servizi, tali certificati vengono sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione (autocertificazione) o  dalla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (legge n. 183 del 12.11.2011 art. 15). Tutte le Amministrazioni Pubbliche ed i Gestori di Pubblici Servizi (Stato, Regioni, Comuni, ULSS, Istituti scolastici, Università enti gestori di servizi, ecc) saranno obbligati ad accettarle, salvo poi disporre delle facoltà di verifica previste dalla legge.

L’Autocertificazione ha lo stesso valore dei certificati (art. 46 T.U. 445/2000), non ha costi e non prevede il pagamento dell’imposta di bollo.

Secondo quanto disposto dalla Legge, tutti i certificati presenteranno, in calce, la seguente dicitura:
“il presente certificato non può essere prodotto agli organi della Pubblica Amministrazione e/o ai privati gestori di pubblici servizi”.

 

Modalità di richiesta

 

A partire dal 15 novembre 2021, i cittadini italiani potranno scaricare i certificati anagrafici online in maniera autonoma e gratuita, per proprio conto o per un componente della propria famiglia, senza bisogno di recarsi allo sportello.

Per accedere al portale https://www.anpr.interno.it/ è necessaria la propria identità digitale (Spid, Carta d'Identità Elettronica, Cns) e se la richiesta è per un familiare verrà mostrato l’elenco dei componenti della famiglia per cui è possibile richiedere un certificato. Il servizio, inoltre, consente la visione dell'anteprima del documento per verificare la correttezza dei dati e di poterlo scaricare in formato pdf o riceverlo via mail.

 


Per chi volesse invece recarsi allo sportello dell'ufficio Anagrafe, certificati anagrafici sono soggetti ad imposta di bollo di 16.00 euro, salvo le esenzioni previste dalla legge che devono essere specificate dall’interessato al momento della richiesta (tabella B allegata al DPR 642/1972 e leggi speciali).
Il cittadino che richiede il certificato deve specificare l'uso che intende farne, al fine di non incorrere nel reato di evasione fiscale per il mancato pagamento del tributo.

Validità
La validità dei certificati anagrafici è di sei mesi dalla data di rilascio (art. 41 Dpr 445/2000).

Note, tempi e link utili
La consegna è immediata, ad eccezione dei certificati storici, per i quali è prevista una ricerca d'archivio.
Gli estranei possono richiedere i certificati anagrafici di altre persone solo previa richiesta scritta specificandone il motivo ed esibendo un documento di riconoscimento valido.

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