Assegno di Maternità

 

Che cos’è?

L’assegno di maternità statale è una misura di sostegno al reddito, concessa dallo Stato ma pagata dall’INPS, per mamme o papà lavoratrici o precari in caso di nascita o adozione e affidamento pre-adottivo di un minore di età non superiore ai 6 anni (o ai 18 anni in caso di adozioni o affidamenti internazionali). In particolare, questa misura è pensata per le mamme che non riescono ad accedere alla maternità pagata dal datore di lavoro, oppure mamme che hanno una maternità di importo molto basso.

Per le mamme disoccupate che non hanno diritto all’indennità di maternità statale, è possibile avviare la domanda per l’assegno di maternità dei Comuni. Inoltre, se l’importo dell’assegno di maternità statale o del trattamento economico (retribuzione) dato dal datore di lavoro per il periodo di maternità è inferiore all’importo dell’indennità comunale, la madre lavoratrice può chiedere anche al Comune l’assegno di maternità, ma in misura ridotta.

La domanda deve essere fatta entro 6 mesi dalla nascita, adozione o affidamento del minore.
Importo per l’Assegno di Maternità dello Stato

Il valore dell’assegno è erogato in un’unica soluzione e per il 2020 era pari a 1.740,60 euro, corrispondenti a 348,12 euro per 5 mensilità. Questi valori vengono aggiornati ogni anno in base agli indici ISTAT. Per il 2021, stiamo attendendo le nuove circolari INPS.

L’assegno di maternità dello Stato spetta per ogni figlio, per cui, in caso di parto gemellare o adozione/affidamento di più minori, l’importo è moltiplicato per il numero dei minori.
Requisiti
Requisiti generali

I requisiti, per entrambi i genitori, per richiedere l’assegno di maternità dello Stato, sono i seguenti:

    cittadinanza italiana, oppure comunitaria con residenza in Italia o extracomunitaria con regolare permesso di soggiorno CE;
    residenza in Italia del richiedente al momento della nascita, dell’adozione o dell’affidamento pre-adottivo.

Requisiti per la madre

I requisiti di contribuzione per la mamma, sono:

        se lavoratrice: almeno 3 mesi di contribuzione nel periodo compreso tra i 18 e i 9 mesi precedenti il parto o l’effettivo ingresso del bambino in famiglia (o in Italia in caso di adozione internazionale);
        se madre che ha lavorato almeno 3 mesi e poi ottenuto prestazioni previdenziali o assistenziali (NASpI, mobilità): il tempo compreso tra la data di fine prestazione e la data di arrivo del bambino non deve superare né il periodo della prestazione goduta né i 9 mesi;
        se madre che ha cessato di lavorare durante la gravidanza, anche per dimissioni volontarie: almeno 3 mesi di contribuzione nel periodo che va dai 18 ai 9 mesi precedenti al parto.

Requisiti per il padre

L’assegno di maternità dello stato è richiedibile dal padre solo nei seguenti casi:

    abbandono del figlio da parte della madre o affido esclusivo al padre;
    affido preadottivo al padre in caso di separazione dei coniugi avvenuta durante la procedura di affido preadottivo;
    adozione da parte del padre nel caso di adozione senza affido durante la separazione dei coniugi;
    adozione da padre non coniugato.

In caso di decesso della madre, al momento della domanda da parte del padre (o coniuge della donna adottiva/affidataria), sono necessari:

    il regolare soggiorno e residenza in Italia del padre che ha riconosciuto o del coniuge della deceduta;
    la presenza del minore presso la sua famiglia anagrafica;
    la potestà sul minore;
    il non affido del minore presso terzi;
    che la donna deceduta non abbia già usufruito dell’assegno.

Con il decesso della madre non sono richiesti i requisiti contributivi al padre, in quanto il diritto all’assegno deriva dalla madre o donna deceduta.


Documenti necessari

 

    Fotocopia della carta di identità del richiedente;
    Codice fiscale del richiedente;
    Eventuale permesso di soggiorno;
    Eventuale certificato di nascita;
    Eventuale certificato di adozione o affido pre-adottivo;
    Se richiesto dal padre, indicare per quale casistica;
    Indicare il metodo di accredito preferito:
        IBAN del richiedente;
        bonifico domiciliato.

 

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